IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  n.  2198  r.g.r.
 proposto da Anna Bruno elettivamente domiciliata in Genova, piazza S.
 Bernardo  30/2 presso l'avv. Gian Fausto Lucifredi che la rappresenta
 e difende per mandato il  calce  al  ricorso,  ricorrente  contro  il
 Ministero   dell'interno   in   persona   del  Ministro  pro  tempore
 domiciliato in Genova viale B. Partigiane n.  2  presso  l'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  che  lo  rappresenta e difende per legge,
 resistente, per l'annullamento della nota ministeriale del 4  ottobre
 1989   n.   333-B/12.M   (86)  recante  esclusione  della  ricorrente
 dall'arruolamento quale allievo agente Polstato a seguito di vittoria
 concorsuale, nonche' contro ogni altro atto connesso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   del   Ministero
 dell'interno;
    Viste  le memorie prodotte dalla parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 4  marzo  1993  la  relazione  del
 referendario  R.  Prosperi e uditi, altresi', l'avv. Lucifredi per la
 ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  Guerra   per   l'amministrazione
 resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con  ricorso  notificato  il  9 dicembre 1989 la sig.ra Anna Bruno
 impugnava, chiedendone l'annullamento,  la  nota  epigrafata  con  la
 quale  il  Ministero  dell'interno  l'aveva esclusa dall'arruolamento
 nella polizia di Stato.
    Premetteva in  fatto  la  ricorrente  di  aver  superato  concorso
 bandito  nel  1986  per  l'arruolamento  di 3000 allievi agenti della
 Polizia e di  essere  stata  raggiunta  dal  provvedimento  impugnato
 mentre  era  in  attesa della convocazione per il prescritto corso di
 istruzione.
    Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
    1.  - Difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato si limita
 ad indicare il  mancato  possesso  per  la  ricorrente  di  requisiti
 previsti da articoli di legge senza alcuna precisazione.
    2.  -  Violazione  bando  di concorso e normativa richiamata falsa
 applicazione e violazione art. 26 della legge 1› febbraio 1989, n. 53
 eccesso di potere per falsita'  dei  presupposti  e  di  motivazione.
 Presume  la  ricorrente  che l'esclusione sia stata adottata causa la
 pendenza di un procedimento penale a carico di suo fratello e cio' in
 applicazione dell'art. 124 terzo comma del r.d. n. 12/1941  -  citato
 nelle  premesse  del provvedimento - per il quale non sono ammessi al
 concorso per uditore giudiziario coloro  i  quali  non  risultano  di
 moralita'  e  condotta  indiscussa  ed  appartenenti  a  famiglia  di
 estimazione morale egualmente indiscussa.
    In realta', in primo luogo, a  differenza  di  quanto  citato  nel
 provvedimento,  il  bando, pur elencando i requisiti richiesti non fa
 alcun riferimento alla pendenza  di  procedimenti  nei  confronti  di
 parenti.  In  secondo  luogo  nella  normativa  in  vigore al momento
 dell'emanazione del bando non vi e' alcun riferimento a tal genere di
 requisito. In terzo luogo un richiamo all'art. 124 del r.d. n.  12/41
 e'  presente  per  il  reclutamento nella polizia solo nella legge n.
 53/89 che e' successiva al bando stesso. In quarto luogo  tale  norma
 sopravvenuta  fa  riferimento  solo  alle  qualita' personali e non a
 quelle familiari.
    3. -  Contraddittorieta'  con  precedenti  -  violazione  principi
 generali   in   materia  di  annullamento  d'ufficio.  In  ogni  caso
 l'esclusione,  ai  sensi  del  bando,  andava  comunicata  prima  del
 sostenimento  della  prova scritta: dunque o il provvedimento si pone
 come un annullamento d'ufficio oppure andavano  annullati  tutti  gli
 atti concorsuali sostenuti dalla ricorrente.
    4.  - Illegittimita' costituzionale. In via subordinata sarebbe da
 ritenersi  incostituzionale  l'art.  124,  terzo  comma  predetto,  e
 dell'art. 26 della legge n. 53/1989, in riferimento agli artt. 3 e 27
 della   Costituzione,   laddove   essi   permettono  l'esclusione  di
 concorrenti  solo  perche'   nei   confronti   di   parenti   pendono
 procedimenti penali.
    La  ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le
 spese di causa.
    Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio  sostenendo
 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
    All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
    Con  sentenza  non  definitiva  in  data  odierna  il tribunale ha
 respinto in parte il ricorso.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    In seguito alla sentenza non definitiva indicata in fatto  e  resa
 dalla  sezione,  si  deve  ora  sollevare,  perche'  rilevante  e non
 manifestamente   infondata,   la   questione   di   costituzionalita'
 prospettata  dalla  ricorrente  con  il  quarto motivo di ricorso, ed
 integrata dal collegio, in merito all'art. 26 della legge 1› febbraio
 1989, n. 53 e l'art. 124, terzo comma del regio  decreto  30  gennaio
 1941, n. 12.
    La  ricorrente Anna Bruno e' stata esclusa dall'arruolamento nella
 polizia di Stato - dopo il superamento delle prove concorsuali  -  in
 base   al  combinato  disposto  delle  norme  suaccennate,  le  quali
 estendono alle forze di polizia la previsione vigente per il concorso
 ad uditore giudiziario concernente la necessita' del  possesso  delle
 qualita'  morali  e  di  condotta  incensurabili  e  l'appartenenza a
 famiglie di estimazione morale indiscussa.
    Il rigetto dei motivi primo, secondo e terzo del ricorso, disposto
 con  la sentenza definitiva di cui sopra, rende rilevante ai fini del
 decidere la questione di legittimita' costituzionale  riguardante  la
 suddetta  previsione,  sollevata dalla ricorrente in riferimento agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione e ritenuta da  questo  tribunale  non
 manifestamente  infondata  anche  in  relazione  agli artt. 51, primo
 comma, e 97, primo comma.
    Come precedentemente indicato, l'art. 26 della legge n. 53/1989 ha
 esteso all'arruolamento nelle forze  di  polizia  la  necessita'  del
 requisito,  previsto  dall'art.  124 dell'ordinamento giudiziario per
 l'ammissione al concorso di uditore, del  possesso  di  incensurabili
 qualita'  morali  e  di  condotta  e  l'appartenenza  a  famiglia  di
 indiscussa estimazione morale.
    E proprio  su  questa  ultima  parte  della  previsione  viene  ad
 incardinarsi   la   questione  di  costituzionalita'  della  presente
 ordinanza,  in  quanto  la  ricorrente   Bruno   e'   stata   esclusa
 all'arruolamento  causa  la  pendenza  di  un procedimento penale nei
 confronti del fratello.
    Se indubbiamente il legislatore e' libero di fissare requisiti per
 l'ammissione ad un impiego pubblico ponendo limitazioni  particolari,
 e'  anche  vero  che dette limitazioni devono rispondere a criteri di
 logicita' e conformarsi ad un obiettivo interesse della p.a. tanto da
 giustificare a livello costituzionale la compressione  del  principio
 secondo  il  quale  tutti  i  cittadini  possono accedere ai pubblici
 uffici.
    Nel caso di specie le norme impugnate contengono un vago  criterio
 selettivo,    rimettendo    ad    una    latissima   discrezionalita'
 dell'esecutivo  la  potesta'  di  sacrificare  la  possibilita'   del
 cittadino   di   assumere  una  pubblica  funzione:  e  questo  viene
 ricollegato ad una sorta di responsabilita'  oggettiva,  per  cui  un
 soggetto  puo'  rispondere, al di la' di suoi comportamenti personali
 delle conseguenze da atti altrui.
    Ora, non vi e' dubbio che l'art. 27 della  Costituzione  restringe
 alla sola materia penale il principio della responsabilita' personale
 e  diretta,  ma  e'  altrettanto  certo  che,  al  di fuori del campo
 patrimoniale, non si puo' senza traccia  di  logica  giustificazione,
 addebitare  a  soggetti diversi gravi conseguenze di condotte altrui,
 anche se di familiari: e di gravi conseguenze si  tratta  poiche'  la
 limitazione  di  ammissione  ad  un  pubblico  impiego  e'  del tutto
 assimilabile ad una sanzione penale: cfr. art. 28 e seg.  del  codice
 penale.
    E  di  tracce di logica giustificazione non ve ne sono, poiche' la
 norma che richiama l'estimazione morale indiscussa  di  una  famiglia
 opera  un  rinvio  del  tutto  generico  il  quale,  se  puo' trovare
 accoglimento nel campo etico-morale, non lo puo'  trovare  in  quello
 giuridico  tipico dello stato di diritto. Altro sarebbe stato qualora
 la legge avesse farmulato una puntualizzazione o fatto rinvio  a  de-
 terminate fattispecie di reato, ma nulla appare di tutto questo nella
 norma in discussione.
    Le  conclusioni  sin  qui tratte circa gli artt. 26 della legge n.
 53/1989 e 124 terzo comma r.e. 12/1941 predetti inducono altresi'  ad
 ipotizzare la violazione dell'art. 97, primo comma.
    Infatti  tali  norme  non sembrano poste in vista dell'adozione di
 una condotta amministrativa tale da assicurare un'esatta  valutazione
 di  tutti  gli  interessi  interferenti con l'interesse pubblico e da
 poter  provvedere  sulla   base   di   principi   di   congruenza   e
 ragionevolezza.
    La  possibilita'  di  escludere  dall'arruolamento  nelle forze di
 polizia a causa della presenza nella famiglia dell'interessata di una
 "pecora nera" prescindendo del tutto dalle caratteristiche  personali
 non  appare essere un'equa soluzione ai fini dell'imparzialita' della
 p.a. e si connota come contrastante con il  gia'  rammentato  dettato
 dell'art.  51, primo comma della Costituzione: questa ultima norma va
 certo letta nel complesso di tutti i principi costituzionali e quindi
 con tutte le limitazioni che ne conseguono - come il  buon  andamento
 della  p.a.  -  ma  non si vede come nel caso di specie la tutela del
 buon andamento possa giustificare una compressione  dei  principi  di
 cui all'art. 51, primo comma.
    Per  dovere  di  completezza  deve  essere ricordato che l'art. 46
 della  legge  1›  aprile  1981,  n.  121,  riguardante   la   riforma
 dell'amministrazione della p.s., prevede una serie di accertamenti di
 carattere fisico-psichico dei condidati all'arruolamento accertamenti
 i quali possono indubbiamente meglio tutelare l'interesse pubblico ad
 un  corretto  reclutamento,  mediante appunto un procedimento tecnico
 che prescinde da astratte valutazioni che esulino dalle persone degli
 aspiranti.
    Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e  la  rimessione
 della   questione  all'esame  della  Corte  costituzionale  ai  sensi
 dell'art.  134  della   Costituzione,   dell'art.   1   della   legge
 costituzionale  n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.
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